Era stato etichettato come l’ennesimo caso di “furbetto del Reddito di Cittadinanza” ma alla fine il caso si è sgonfiato. A.G., cittadino milazzese finito nel mirino di un’inchiesta della Guardia di Finanza che sembrava non lasciare scampo poiché accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza attraverso presunte omissioni patrimoniali (quote in una società), è stato scagionato su tutta la linea: nessuna truffa allo Stato, nessun danno erariale.
Quello che era stato presentato come l’ennesimo caso di “furbetto” del sussidio si è rivelato, alla prova dei fatti e dei documenti, un errore di valutazione burocratica. Sia la Procura della Repubblica di Barcellona che la Corte dei Conti per la Regione Siciliana hanno infatti sancito l’insussistenza delle accuse.
L’INDAGINE. L’indagine era scaturita da una verifica della Guardia di Finanza sulla domanda presentata da A.G. nel gennaio 2021 volta ad ottenere il beneficio del Rdc. Ad essere contestata, la mancata dichiarazione di quote in una società di capitali e la disponibilità di un saldo finanziario di circa 7.550 euro, cifre che – secondo l’ipotesi iniziale – avrebbero superato le soglie di legge rendendo indebita l’erogazione di circa 5.500 euro.

A ribaltare l’esito del procedimento sono state le memorie difensive prodotte dall’Avv. Silvia Maio. Attraverso un’analisi tecnica dei bilanci e degli atti societari, la difesa ha dimostrato la natura meramente formale della partecipazione che tra l’altro non possedeva più dall’anno precedente: l’azienda, di fatto, era inattiva, con bilanci chiusi in perdita o con segno “zero”. La difesa ha, inoltre, provato che le quote non avevano alcun valore di mercato reale e che il saldo contestato era legato a poste tecniche della società, mai entrate nella disponibilità personale di A.G.
LA DIFESA. L’Avv. Maio ha basato la strategia su un pilastro giurisprudenziale consolidato, citando i recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l’omessa indicazione di variazioni patrimoniali non costituisce reato se non vi è il dolo specifico (la volontà di ingannare) e se l’omissione non incide concretamente sul diritto al beneficio. “L’indagato ha agito in assoluta buona fede,” ha ribadito la difesa, “convinto che una società improduttiva non dovesse essere indicata in un modulo volto a misurare la reale capacità reddituale”.
Il GIP del Tribunale di Barcellona P.G., Giuseppe Sidoti, ha disposto l’archiviazione del procedimento, rilevando come le spiegazioni fornite da A.G. e le argomentazioni dell’Avv. Maio escludessero ogni “ragionevole previsione di condanna”.
Il successo, sul doppio binario, è stato completato dinanzi alla Procura Regionale della Corte dei Conti, oggi è stata notificata l’archiviazione definitiva del fascicolo contabile datata 20 aprile 2026, escludendo qualsiasi ipotesi di danno erariale o condotta colposa a carico dell’assistito.

