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domenica, 7 Dicembre 2025

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Milazzo, semaforo rosso per l’ex comandante della Polizia Locale Puleo: bocciato il ricorso sul trasferimento. Condannata alle spese legali

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Semaforo rosso per l’ex comandante della Polizia locale di Milazzo. Il comune di Milazzo e il dirigente Giacomo Villari hanno avuto la meglio nella disputa con l’ex comandante della Polizia locale Giuseppa Puleo, che contestava il trasferimento ad altro settore e chiedeva il reintegro a capo del corpo municipale. La sentenza del Tribunale di Barcellona (sezione Giudice del lavoro), a firma del giudice Giuseppe D’Agostino, ritiene infondata la richiesta ed ha bocciata anche il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del presunto demansionamento. Anzi, ha condannato Giuseppa Puleo al pagamento in favore del Comune di Milazzo delle spese del giudizio, liquidate in 12 mila euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Con ricorso depositato il 21 luglio 2023, infatti, Puleo agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sottolineando le tensioni che si erano venute a creare con il Sindaco del Comune di Milazzo e con il Segretario Generale in ordine all’interpretazione di una norma del Codice della strada ed alla legittimità dei verbali elevati al semaforo di San Giovanni, lungo l’asse viario.

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Riferiva che per tali fatti le era stata sospesa dal servizio per tre mesi e che successivamente, con l’approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune, lamentava l’assegnazione alla direzione del 5° Settore “Affari Generali e Demografici” a decorrere dal 31 marzo 2023 (per sei mesi) in attesa della definizione dei procedimenti in corso. Al suo posto, alla guida della polizia locale, era arrivato il dirigente Giacomo Villari. La Puleo, nel ricorso, denunciava l’illegittimità dell’avvicendamento nell’incarico, evidenziando che l’art. 38 dello Statuto del Comune di Milazzo escludeva espressamente il Comandante dei Vigili Urbani dal personale dirigenziale sottoposto alla rotazione ogni 5 anni e che la stessa A.N.A.C. aveva individuato la figura del Comandante di Polizia Locale tra le figure infungibili non soggette a rotazione ordinaria degli incarichi.

Secondo la ricorrente, il provvedimento con il quale il Comune di Milazzo aveva disposto la sua nuova  assegnazione non era adeguatamente motivato con riguardo alle esigenze funzionali dell’Ente. Secondo il ricorso, Giacomo Villari «non era in possesso dei requisiti professionali ed anagrafici per lo svolgimento di tale incarico» e aggiungeva che, «rientrata in servizio presso il 5° Settore, non aveva avuto la disponibilità di una stanza né di dotazioni informatiche, era stata abilitata all’accesso alla piattaforma per la visione della posta elettronica, non era stata abilitata come centro di costo ai fini del rilascio e della gestione del codice identificativo di gara, non le era stato assegnato il codice univoco di fatturazione, non le era stata assegnata alcuna risorsa finanziaria per lo svolgimento di prestazioni straordinarie da parte del personale, le era stato assegnato solo un dipendente part time  a fronte delle ben più numerose assegnazioni di personale agli altri settori».

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Il Comune di Milazzo, costituendosi con l’avvocato Natale Bonfiglio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione ma anche la «sopravvenuta carenza di interesse» in quanto la Puleo aveva ricevuto (e attualmente ricopre)  l’incarico di “Dirigente in posizione di Staff dell’Ufficio Unico Affari Generali” a decorrere dalla data del 2 ottobre 2023 e per la durata di tre anni.

Il Tribunale ha ritenuto che «nel merito la domanda è infondata» in quanto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali esclude la configurabilità di un diritto soggettivo del dirigente a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale, ancorché corrispondenti all’incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta “privatizzazione”». 

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Per queste ragioni ha ritenuto che il ricorso debba essere integralmente rigettato condannando a carico della ricorrente le spese a favore del comune pari a 12 mila euro.

LO SAPEVI CHE…. Il Tribunale ha quantificato le spese da liquidare al Comune in misura superiore ai valori medi in considerazione della lunghezza del ricorso (ben 39 pagine), del numero delle questioni giuridiche sottoposte all’esame giudiziale, dell’elevato numero di allegati al ricorso (ben 86) e dei risultati conseguiti.

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Stefy
Stefy
1 anno fa

ogni tanto una buona notizia..

Cittadino attento
Cittadino attento
1 anno fa

Ognuno raccoglie ciò che semina.

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